Art. 1.

      1. All'articolo 5, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo o indumento o copricapo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico».